Contenzioso chiuso
Il Tar respinge il ricorso di Fincantieri, nessun risarcimento dal Comune di Monfalcone
La società contestava il diniego alle lavorazioni notturne per realizzare le nuove vie di corsa delle maxi gru a Panzano.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da Fincantieri Infrastructure Opere Marittime nei confronti del Comune di Monfalcone per il diniego alle lavorazioni notturne nel cantiere navale di Panzano. La sentenza, pubblicata oggi, 29 ottobre, chiude il contenzioso sulla mancata autorizzazione a operare in deroga ai limiti acustici durante la realizzazione delle nuove vie di corsa del bacino di costruzione, infrastrutture necessarie all’installazione di due nuove gru a cavalletto. La società aveva quantificato la propria richiesta in 1.906.929,30 euro, oltre a eventuali penali contrattuali e ulteriori danni.
Il nodo della controversia era la possibilità di eseguire anche durante la notte le operazioni di palificazione sul lato Trieste del bacino. Nell’ottobre 2025, la società aveva chiesto di poter lavorare dalle 22 alle 6, dal lunedì al venerdì, per il periodo compreso tra il 15 ottobre 2025 e il 31 gennaio 2026. Il Comune aveva avviato il procedimento di rigetto, contestando la durata delle attività, la loro estensione all’intero arco notturno e il possibile impatto acustico sulla popolazione residente.
Dopo il preavviso di rigetto, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime aveva manifestato la disponibilità a rivedere la propria richiesta, proponendo di ridurre la durata delle lavorazioni in deroga a 45 giorni lavorativi e di limitarle alla fascia serale dalle 22 alle 24. Il 24 novembre 2025, tuttavia, il sindaco Luca Fasan aveva respinto l’istanza. La società aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar, che nel gennaio 2026 lo aveva annullato per una ragione procedurale: la competenza a decidere spettava al dirigente comunale e non al sindaco. Il Comune aveva quindi adottato un nuovo diniego, di contenuto identico, questa volta firmato dal dirigente competente.
La vicenda era così proseguita su due fronti. Da un lato, l’impugnazione del nuovo provvedimento; dall’altro, la richiesta di risarcimento per i maggiori costi che l’impresa sosteneva di avere dovuto affrontare a causa dell’impossibilità di lavorare di notte. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere completato le palificazioni il 17 febbraio 2026, ricorrendo a una riorganizzazione delle attività, e di avere concluso l’intervento complessivo il successivo 20 giugno. Venuto meno l’interesse a ottenere l’annullamento del diniego per lavorazioni ormai concluse, il contenzioso è rimasto incentrato sulle conseguenze economiche della decisione comunale.
Nella memoria conclusiva, Fincantieri Infrastructure Opere Marittime ha aggiornato la richiesta risarcitoria a quasi 1,91 milioni di euro. La somma comprendeva 884.566,42 euro per i maggiori oneri sostenuti fino al completamento della palificazione e 1.022.362,88 euro per la protrazione delle attività fino al giugno successivo.
Il Tar, tuttavia, ha ritenuto che la società non abbia dimostrato un elemento decisivo per ottenere il risarcimento: la ragionevole certezza, o almeno una probabilità prossima alla certezza, che il Comune avrebbe effettivamente autorizzato le lavorazioni notturne nei termini richiesti. La concessione di una deroga ai limiti acustici, spiegano i giudici, non costituisce un atto automatico, ma richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione, chiamata a bilanciare le esigenze produttive con il diritto dei residenti alla quiete e al riposo notturno.
Secondo il collegio, anche l’eventuale presenza di vizi nel procedimento comunale non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che l’autorizzazione sarebbe stata concessa. Un eventuale accoglimento delle contestazioni avrebbe potuto imporre al Comune di riesaminare la domanda, senza però obbligarlo a rilasciare il permesso per l’intera fascia oraria richiesta. In particolare, il Tar ha sottolineato la differenza tra la prima autorizzazione, concessa nell’aprile 2025 per lavorazioni limitate a due tratti, per un periodo più breve e con specifiche prescrizioni, e la successiva istanza, estesa a cinque tratti e all’intera notte per oltre tre mesi.
I giudici hanno inoltre escluso che il mancato utilizzo della prima deroga potesse costituire una sorta di credito da spendere per ottenere una nuova autorizzazione. Le due richieste riguardavano infatti interventi e modalità differenti, da valutare separatamente alla luce delle rispettive ricadute acustiche.
La sentenza non entra dunque nel merito della legittimità del secondo diniego attraverso una pronuncia di annullamento, né stabilisce che il Comune avrebbe necessariamente agito correttamente sotto ogni profilo procedurale. La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre quella risarcitoria è stata respinta nel merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità della vicenda.
Il pronunciamento si inserisce nel confronto tra l’amministrazione comunale e il gruppo navalmeccanico sulle modalità di svolgimento delle attività produttive nello stabilimento di Panzano. Nel novembre 2025, la richiesta di lavorare di notte si era intrecciata con il dibattito sul modello produttivo del cantiere, riacceso anche da una mozione approvata dal Consiglio comunale. Sul piano giudiziario, la decisione pubblicata oggi definisce ora la controversia risarcitoria, senza riconoscere alla società il diritto a ottenere dal Comune il ristoro dei maggiori costi dichiarati.
Foto di Enrico Valentinis.
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