Scivola su un copribicchiere in un cinema del Goriziano: risarcimento da 145mila euro

Scivola su un copribicchiere in un cinema del Goriziano: risarcimento da 145mila euro

IL FATTO

Scivola su un copribicchiere in un cinema del Goriziano: risarcimento da 145mila euro

Di Ivan Bianchi • Pubblicato il 05 Ott 2026
Copertina per Scivola su un copribicchiere in un cinema del Goriziano: risarcimento da 145mila euro

La caduta nel gennaio 2019 nella sala del multisala al Tiare Shopping. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del gestore: la donna riportò gravi fratture alla gamba e postumi permanenti.

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Una serata al cinema trasformata in una lunga vicenda fatta di interventi chirurgici, riabilitazione e conseguenze permanenti. È quella vissuta da una donna che il 17 gennaio 2019, mentre raggiungeva il proprio posto nella sala 5 del cinema del Tiare Shopping di Villesse, è scivolata sui gradini riportando gravi lesioni alla gamba sinistra. A distanza di oltre 7 anni, il Tribunale di Milano ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del gestore della struttura e ha disposto un risarcimento complessivo di quasi 145mila euro, oltre a interessi e rivalutazione. La vicenda è stata ricostruita nella sentenza depositata il 30 settembre 2026 dalla Decima sezione civile del Tribunale di Milano. Il procedimento ha avuto origine dalla caduta avvenuta intorno alle 20.20 del 17 gennaio 2019. La spettatrice era entrata nella sala 5 insieme al marito e ad alcuni amici e stava scendendo la scalinata laterale per raggiungere il posto assegnato. In quel momento era in corso la pubblicità che precedeva il film e la sala era già poco illuminata.

Secondo quanto ricostruito nel corso del processo, la donna perse improvvisamente l’equilibrio e cadde rovinosamente. A provocare lo scivolamento, secondo la ricostruzione accolta dal giudice, fu un piccolo copribicchiere di plastica presente sui gradini.  Un oggetto di circa 7-8 centimetri, difficile da individuare proprio a causa della scarsa illuminazione della sala. Il marito, sentito come testimone, ha raccontato di essere accanto alla donna mentre entrambi stavano scendendo le scale. Non avrebbe visto direttamente il momento dello scivolamento, ma si sarebbe accorto della caduta dal rumore provocato dall’impatto. Subito dopo, vicino alla gamba della moglie, avrebbe notato il copribicchiere. Una ricostruzione sostanzialmente confermata anche dagli altri testimoni presenti quella sera.
Un secondo testimone ha infatti riferito di avere visto, poco distante dal punto della caduta, proprio un piccolo tappo utilizzato per coprire i bicchieri delle bevande. I testimoni hanno inoltre descritto una sala molto buia, illuminata principalmente dalle luci blu poste lungo i gradini e, a intermittenza, dalla luce dello schermo durante la pubblicità. Una condizione che, secondo il Tribunale, rendeva particolarmente difficile individuare un oggetto di quelle dimensioni sul pavimento.

Il gestore del cinema aveva contestato la ricostruzione, sostenendo che la sala fosse stata controllata e pulita tra una proiezione e l’altra e che, quando il personale era arrivato dopo l’incidente, non fosse stato trovato alcun copribicchiere sui gradini. Ma questo elemento non è stato ritenuto sufficiente dal giudice per escludere la presenza dell’oggetto al momento della caduta. La sentenza osserva infatti che il copribicchiere poteva essere rimasto nascosto sotto la gamba della donna e successivamente spostato durante le operazioni di soccorso. Inoltre, la stessa responsabile del cinema aveva confermato di essere arrivata dopo l’incidente e di non aver assistito alla caduta. Il Tribunale ha quindi ritenuto coerenti e convergenti le testimonianze raccolte sia nel processo civile sia nel precedente procedimento penale. C’è poi un altro elemento che ha pesato nella decisione: dopo la caduta, secondo quanto ricostruito attraverso le testimonianze, le luci della sala sarebbero rimaste spente fino all’arrivo dei sanitari, che avrebbero utilizzato le torce per raggiungere la donna. Il giudice ha ritenuto così dimostrata una condizione di illuminazione insufficiente, particolarmente rilevante considerando la presenza di un piccolo oggetto trasparente o chiaro sui gradini.

Per il Tribunale, dunque, il punto non era soltanto stabilire se il copribicchiere fosse stato effettivamente presente, ma anche se rappresentasse un ostacolo concretamente difficile da evitare. La risposta è stata affermativa. Le scale di una sala cinematografica, osserva la sentenza, devono essere mantenute libere da oggetti proprio perché gli spettatori vi transitano in condizioni di illuminazione ridotta. Il gestore ha quindi l’obbligo di assicurare un’adeguata pulizia tra una proiezione e l’altra. Nel caso di Villesse, secondo il giudice, non è stata fornita la prova di una pulizia completa della sala. Oltre al copribicchiere, infatti, i testimoni avevano riferito della presenza sui gradini anche di sacchetti di patatine e popcorn. Il fatto che l’addetta alle pulizie avesse effettuato un intervento tra gli spettacoli non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare che la scalinata fosse stata effettivamente liberata da ogni ostacolo.

La conclusione è stata quindi netta: responsabilità esclusiva del gestore del cinema per la caduta. Il Tribunale ha escluso anche un comportamento imprudente da parte della spettatrice, rilevando che stava procedendo lentamente e con la necessaria attenzione, ma che, considerate le condizioni di illuminazione, non avrebbe comunque potuto accorgersi facilmente del piccolo oggetto presente sui gradini. La caduta, però, non si è tradotta in un semplice infortunio di breve durata. La donna riportò una frattura complessa del pilone tibiale e una frattura del perone, con interessamento articolare, tanto da rendere necessario un intervento chirurgico con placca e viti. Nel percorso successivo sono sopraggiunte una tromboflebite alla gamba sinistra e la rottura della placca di sintesi, con una pseudoartrosi della frattura tibiale che ha richiesto un ulteriore intervento. Nel luglio 2022 è stato infine rimosso il chiodo endomidollare utilizzato per la stabilizzazione della tibia.

La consulenza medico-legale disposta dal Tribunale ha quantificato in 11 giorni l’inabilità temporanea assoluta, seguiti da 5 mesi al 75%, 6 mesi al 50% e altri 6 mesi al 25%. I postumi permanenti sono stati valutati nella misura del 20-21%, con una sofferenza psico-fisica considerata di grado medio. La consulenza ha inoltre evidenziato una condizione di «usura» lavorativa, pur escludendo una riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica. Le conseguenze non hanno riguardato soltanto il lavoro. Prima dell’incidente la donna praticava attività come escursioni in montagna e arrampicata. Secondo quanto accertato nel procedimento, i postumi rendono oggi molto difficoltose le camminate in montagna e pressoché impossibile l’arrampicata. Il Tribunale ha quindi riconosciuto anche una personalizzazione del danno, considerando l’incidenza concreta delle conseguenze sulla vita della donna. Il danno non patrimoniale è stato così quantificato in 122.739,45 euro. A questa somma si aggiungono 22.217,52 euro di danno patrimoniale, comprendenti in particolare il mancato guadagno relativo al periodo di inabilità e le spese mediche, di trasporto e di pernottamento riconosciute dal giudice. Il totale arriva quindi a 144.956,97 euro, arrotondato a 145mila euro, al quale vanno aggiunti gli interessi e la rivalutazione previsti dalla sentenza.

Il Tribunale ha inoltre posto a carico della parte convenuta le spese di lite, quantificate in 14.103 euro per compensi, oltre a 1.830 euro per la consulenza tecnica di parte e 677,60 euro per le spese, oltre agli ulteriori oneri previsti. A carico del gestore sono state poste anche le spese della consulenza tecnica d’ufficio. La vicenda giudiziaria si chiude così a più di 7 anni da quella serata al cinema. Una caduta provocata da un oggetto apparentemente banale, in una sala scarsamente illuminata, ha avuto conseguenze durature sulla salute e sulla quotidianità della spettatrice. E il Tribunale di Milano ha ritenuto che proprio quelle condizioni rendessero il copribicchiere un ostacolo non ragionevolmente evitabile, riconoscendo la responsabilità esclusiva del gestore.

Foto da Piaxabay - Derks24

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