NELLE INDAGINI
Telefoni e dati sequestrati nelle indagini sull’affidamento del cane Nina, la Cassazione dà ragione al riesame
La Procura poteva tornare sui dati già copiati, ma avrebbe dovuto farlo subito. Per quasi due mesi la copia forense è rimasta nella disponibilità degli inquirenti senza un valido titolo.
La vicenda giudiziaria di Nina, il cane conteso tra due famiglie tra Cormons e Gorizia e finito sui rotocalchi locali e nazionali, è arrivata davanti alla Corte di Cassazione, questa volta per una questione che riguarda i dati contenuti nei telefoni e nei dispositivi informatici sequestrati nell’ambito dell’inchiesta. Con la sentenza n. 37319 del 2026, la sesta sezione penale della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Gorizia contro l’ordinanza del Tribunale del riesame del 4 giugno scorso. Il provvedimento riguarda Laura Grassi, presidente dell’associazione La Cuccia, indagata nell’ambito del procedimento collegato alla vicenda della cagnolina, e Stefano Braidot, intestatario del microchip attualmente addosso all’animale.
Va chiarito fin da subito: la sentenza non riguarda direttamente la proprietà di Nina, ma stabilisce un principio preciso sulle modalità con cui l’autorità giudiziaria può acquisire e conservare i dati informatici. Il passaggio nasce da un primo sequestro disposto dalla Procura il 29 luglio 2025, che aveva riguardato, tra l’altro, il telefono cellulare e i dispositivi informatici nella disponibilità di Grassi. Il Tribunale del riesame aveva inizialmente confermato il provvedimento, ma la Cassazione, con una precedente sentenza del 19 gennaio 2026, lo aveva annullato per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Il problema individuato dalla Suprema Corte era la sostanziale acquisizione indiscriminata di una grande quantità di dati, senza indicare con sufficiente precisione quali informazioni cercare e in quale arco temporale.
Nel frattempo, però, era stata realizzata una copia forense integrale del contenuto dei dispositivi. I dati erano quindi stati duplicati e la copia, al termine delle operazioni, era stata restituita. Il 12 marzo 2026 il pubblico ministero aveva quindi emesso un nuovo decreto di sequestro, questa volta limitato ai dati pertinenti alle indagini e con criteri di selezione e un preciso perimetro temporale. L'obiettivo era estrarre dalla copia forense già realizzata soltanto le informazioni rilevanti. Il 24 marzo, completata l'estrazione, anche la copia forense era stata restituita.
È proprio questo secondo passaggio ad avere generato il nuovo contenzioso. La difesa aveva sostenuto che, dopo l'annullamento del primo sequestro, la Procura avrebbe dovuto restituire anche la copia forense e, se necessario, procedere a un nuovo sequestro del dispositivo originale. Il Tribunale di Gorizia aveva accolto il riesame, ritenendo che la Procura non potesse sottoporre a sequestro la copia dei dati che aveva già nella propria disponibilità.
La Cassazione, su questo punto, corregge il Tribunale. Il dato informatico, spiega la sentenza, è un bene autonomamente sequestrabile e, quando il valore probatorio sta nelle informazioni contenute nel dispositivo, non è necessariamente il telefono fisico a costituire l'oggetto del sequestro. «Di regola», osservano i giudici, nel caso dei dispositivi informatici il bene rilevante ai fini della prova non è tanto il supporto che contiene il dato, quanto il dato stesso.
Di conseguenza, la Procura poteva emettere un nuovo decreto e sottoporre a sequestro proprio i dati da estrarre dalla copia forense già disponibile. Non poteva però riproporre il precedente sequestro nella sua forma originaria, cioè mantenere indiscriminatamente tutta la massa dei dati. Il nuovo provvedimento doveva essere circoscritto alle informazioni effettivamente pertinenti all'indagine, sulla base dei criteri indicati dalla precedente decisione della Cassazione.
Ed è qui che arriva il rilievo più netto della Suprema Corte nei confronti della Procura. Dal 19 gennaio, giorno della precedente decisione della Cassazione che aveva annullato il primo sequestro, al 12 marzo, data del nuovo decreto, la copia forense è rimasta nella disponibilità degli inquirenti. Secondo i giudici, in quel periodo non esisteva più un valido titolo che consentisse di trattenere i dati. Il pubblico ministero avrebbe dovuto scegliere immediatamente tra la restituzione e l'adozione di un nuovo decreto di sequestro.
Per la Cassazione è proprio questa inerzia a determinare l'elusione della precedente decisione giudiziaria. Il problema, dunque, non sta nel fatto che la Procura abbia successivamente emesso un nuovo decreto, che la Corte ritiene in astratto legittimo, ma nell'aver mantenuto per quasi due mesi la disponibilità dell'intera copia forense come se il precedente provvedimento non fosse stato annullato. «Ciò che non gli è consentito», scrive la Suprema Corte, «è mantenere la disponibilità di quei dati, in attesa di una successiva determinazione».
Il ricorso della Procura è stato quindi dichiarato inammissibile. La decisione si inserisce in una vicenda giudiziaria che, sul fronte principale, resta aperta: il procedimento per i presunti maltrattamenti è stato rinviato a giudizio e il dibattimento è previsto a Gorizia dal 15 gennaio 2027. Nell'udienza del 21 ottobre sono state inoltre definite le questioni preliminari e alcune richieste di costituzione di parte civile.
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