LA SENTENZA NON DEFINITIVA
Monfalcone, l’iscrizione al Terzo Settore non salva i Centri Islamici: sulla preghiera deciderà l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
Pesa il nodo giuridico dei 90 giorni sull’ingiunzione di ripristino. Come incidono sospensione o annullamento cautelare sull’acquisizione dell’immobile?
Seppur iscritte al Registro del Terzo Settore, le associazioni islamiche Baitus Salat e Darus Salaam non potranno utilizzare i loro immobili per l’esercizio del culto in forma collettiva. A stabilirlo è la sentenza – non definitiva – del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, riunitasi in sede giurisdizionale. La decisione è stata presa a Roma in Camera di Consiglio il 9 dicembre scorso ma la sentenza risulta pubblicata ieri, 26 gennaio. Nello specifico, si tratta del ricorso presentato dal Centro Culturale Islamico Darus Salaam - difeso dagli avvocati Vincenzo Latorraca e Michela Luraghi – contro il Comune di Monfalcone assistito dall’avvocato, per la riforma della sentenza 286 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia del 25 luglio 2025.
Il Darus Salaam ha impugnato la sentenza che ha rigettato il ricorso contro l’atto di acquisizione al patrimonio comunale del suo immobile «per inosservanza dell’ordinanza che ne imponeva il ripristino della destinazione d’uso direzionale invece di quella come luogo di culto in concreto impressa al bene». A sua volta, il TAR «ha respinto le contrapposte istanze di cancellazione di espressioni contenute nei vari scritti difensivi, non condividendo la valutazione delle parti secondo cui queste sarebbero state sconvenienti od offensive». C’è stato poi un ulteriore ricorso avvenuto via pec il 31 luglio 2025, presso il procuratore costituito in primo grado, e depositato nella stessa giornata, attraverso cui il Centro «ha proposto appello contro la decisione, chiedendo la concessione di misure cautelari, anche in via monocratica».
L’atto di impugnazione si fonda su tre motivi e ve li citiamo. Il primo è l’«Erroneità della sentenza. Omessa o comunque carente motivazione». Il secondo: «Erroneità della sentenza. Omessa o comunque carente motivazione in relazione al secondo motivo di ricorso». Con la terza motivazione si apprende dell’«Erroneità della sentenza in relazione al terzo motivo di ricorso. Carenza di motivazione». Nella sentenza viene perciò chiarito che la normativa sugli enti del Terzo settore consente una maggiore compatibilità urbanistica solo per le attività di interesse generale previste dal codice, tra le quali non rientra l’esercizio del culto in via principale.
Respinta anche la tesi secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale sarebbe possibile soltanto in caso di opere edilizie abusive. La Sezione Seconda ha ribadito che, ai sensi della Legge Regionale 19 del Friuli Venezia Giulia risalente al 2009, rientra tra gli abusi sanzionabili anche il mutamento di destinazione d’uso non autorizzato, pure se realizzato senza interventi edilizi nel caso in cui si comporti un aggravio del carico urbanistico. In questi casi, l’ordine di ripristino può consistere nella cessazione dell’uso illecito e la sua inosservanza può condurre all’acquisizione del bene.
Va però rilevato che punto decisivo rimasto aperto riguarda invece il decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge regionale per ottemperare all’ingiunzione di ripristino. Il centro islamico sostiene che tale termine debba decorrere solo dalla definizione definitiva del giudizio, e quindi dalla sentenza del Consiglio di Stato del 2 aprile 2025, poiché l’ordinanza comunale era stata prima sospesa in via cautelare e poi annullata dal Tar, seppure con decisione successivamente riformata. Il Comune, al contrario, ritiene che il termine abbia continuato a decorrere fin dalla notifica dell’ordinanza del 25 novembre 2023, risultando già spirato prima dei provvedimenti favorevoli al ricorrente.
Sul tema esistono orientamenti giurisprudenziali opposti. Da un lato, alcune sentenze del Consiglio di Stato ritengono che la tutela cautelare produca un mero effetto sospensivo, senza interrompere il termine, che riprende a decorrere solo per la parte residua. Dall’altro, un recente parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha affermato che, per ragioni di effettività della tutela ed equità, il termine debba ricominciare a decorrere per intero solo dopo la conclusione definitiva del giudizio.
Rilevato il contrasto e considerata la natura afflittiva dell’acquisizione gratuita del bene, qualificata come vera e propria sanzione dalla giurisprudenza più recente, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario investire l’Adunanza Plenaria del quesito respingendo il primo e il terzo motivo di appello. Spetterà ora alla Corte di competenza stabilire se la sospensione o l’annullamento, anche temporaneo, di un ordine di ripristino edilizio comportino la semplice sospensione del termine dei 90 giorni o la sua interruzione con nuova decorrenza integrale dopo la sentenza definitiva. Fino a quella decisione, il giudizio resta aperto, ma con un punto fermo già tracciato: l’uso dell’immobile di Monfalcone come luogo di culto, in assenza di un titolo urbanistico idoneo, è stato definitivamente dichiarato illegittimo.
Da parte sua il Comune di Monfalcone ha emesso una nota nella quale parla di una decisione «di grande rilievo nazionale perché per la prima volta vengono stabilite precise indicazioni in merito a questa tesi, che era stata oggetto di ripetuta propaganda delle opposizioni». «Il Consiglio di Stato ha dato pienamente ragione al Comune di Monfalcone respingendo il motivo d’appello dell’associazione la quale sosteneva possibile l’acquisizione solo in caso di omessa demolizione delle opere abusive e, quindi, considerando valida anche la mera destinazione dell’immobile, la cui inosservanza comporta di diritto l’acquisizione del bene».
«Esprimo piena soddisfazione per il nuovo pronunciamento dell’organo di giustizia amministrativa - afferma l’onorevole Anna Maria Cisint, consigliere delegato del Comune sul radicalismo islamico - che ancora una volta farà testo giuridico in questa materia e in particolare per il fatto che l’iscrizione al registro del terzo settore non legittima il centro islamico a praticare l’attività di culto nella propria sede». Per Cisint «si rafforza, inoltre, ulteriormente l’impegno per la legalità e l’ordine pubblico che hanno fatto di Monfalcone un caso esemplare in Italia, sia per quanto riguarda il rispetto delle norme per le preghiere collettive, sia per quanto attiene alla possibilità di acquisizione del bene anche per mero cambio d’uso in presenza del perdurare del comportamento di utilizzo degli spazi al di fuori delle normative». «La sentenza, dunque, ribadisce che, quando non ci sono i presupposti di legittimità, non è possibile esercitare la preghiera» conclude l’europarlamentare.
Infine, per l’Ente, il fatto che il Consiglio di Stato abbia rimesso all’adunanza plenaria un profilo allo stato attuale oggetto di contrasto in giurisprudenza con riferimento al ricorso dei 90 giorni, «non inficia minimamente il valore delle decisioni di merito della sentenza, posto che, una volta per tutte, il Consiglio di Stato ha stabilito che nell’immobile di via Duca D’Aosta non si può pregare e che neppure l’iscrizione al registro del terzo settore consente l’esercizio di culto».
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