In Adunanza Plenaria
Monfalcone, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune sul centro islamico: ecco cosa dice la sentenza
Respinto l’appello del Darus Salaam. Per i giudici l’immobile era già entrato nel patrimonio comunale allo scadere dei 90 giorni.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello del Centro culturale islamico Darus Salaam contro il Comune di Monfalcone, confermando la legittimità dell’acquisizione dell’immobile di via Duca d’Aosta 28 al patrimonio indisponibile dell’ente. La sentenza, pubblicata oggi, 31 luglio, assume anche un rilievo più generale perché chiarisce gli effetti dei ricorsi e delle misure cautelari sul termine di 90 giorni previsto dalla normativa edilizia.
La vicenda nasce dall’ordinanza dirigenziale del Comune del 15 novembre 2023, con la quale era stato contestato al Centro l’utilizzo dell’immobile «permanentemente come luogo di culto e di preghiera», in una destinazione ritenuta diversa da quella prevista dai titoli edilizi e incompatibile con lo strumento urbanistico vigente. L’amministrazione aveva quindi vietato l’utilizzo dell’edificio come luogo di culto e ordinato il ripristino della destinazione originaria entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, avvenuta il 25 novembre 2023.
Il lungo contenzioso
Il provvedimento aveva dato origine a un articolato contenzioso amministrativo. In una prima fase il TAR per il Friuli-Venezia Giulia aveva accolto il ricorso del Centro, annullando l’ordinanza comunale. Successivamente, però, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2821 del 2 aprile 2025, aveva accolto l’appello del Comune, riconoscendo la legittimità dell’ordine di ripristino.
Nel frattempo, durante il primo giudizio, il Consiglio di Stato aveva adottato alcune misure cautelari, anche alla luce della delicatezza della questione legata alla libertà di culto e dell’approssimarsi del Ramadan. I giudici avevano però precisato che la libertà religiosa non poteva, da sola, giustificare una destinazione urbanistica diversa da quella stabilita dai pubblici poteri.
Era stato inoltre chiesto al Comune e all’associazione di confrontarsi per individuare eventuali luoghi alternativi, accessibili e dignitosi, nei quali consentire l’esercizio della preghiera, tenendo conto anche della sicurezza delle persone e dei luoghi. Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, queste pronunce cautelari non avevano cancellato gli effetti già prodotti dall’inottemperanza all’ordinanza comunale.
I 90 giorni erano già scaduti
È questo il punto centrale della sentenza dell’Adunanza Plenaria: l’ordine di ripristino era stato notificato il 25 novembre 2023. Il termine di 90 giorni sarebbe quindi scaduto prima del primo provvedimento cautelare del Consiglio di Stato, adottato il 29 febbraio 2024.
Per i giudici, dunque, allo scadere dei 90 giorni si era già prodotto l’effetto previsto dalla legge: l’immobile era stato acquisito di diritto al patrimonio indisponibile del Comune. La Plenaria richiama in particolare l’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia e la precedente sentenza n. 16 del 2023, secondo cui la mancata ottemperanza all’ordine di ripristino entro il termine previsto determina l’acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale, salvo le ipotesi previste dalla legge.
L'atto successivo dell'amministrazione ha quindi natura dichiarativa: non è l'ordinanza comunale a creare la proprietà pubblica, ma il decorso del termine senza l'adempimento dell'ordine. Nel caso di Monfalcone, il Comune aveva successivamente adottato, il 17 aprile 2025, l’ordinanza di acquisizione dell’immobile, facendo riferimento anche a quindici verbali della polizia locale che attestavano la prosecuzione dell’attività di culto dopo la notifica dell’ordine di ripristino. Il 4 luglio 2025 il giudice tavolare aveva quindi intavolato a favore del Comune il diritto di proprietà dell'immobile.
Le misure cautelari non cancellano l'inottemperanza
Il Consiglio di Stato ha stabilito che, quando una pronuncia cautelare o una sentenza di primo grado favorevole al privato interviene prima della scadenza dei 90 giorni, il termine viene sospeso e riprende a decorrere dopo una pronuncia definitiva di segno contrario, per la parte residua, fatta salva la verifica concreta della possibilità di adempiere e l’eventuale richiesta di un ulteriore termine all’amministrazione. Non si tratta, invece, di una vera interruzione del termine: il periodo già trascorso non viene azzerato.
Il principio enunciato dalla Plenaria è particolarmente chiaro: «Il termine di novanta giorni [...] è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere a seguito della comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario». Per il caso specifico di Monfalcone, però, la situazione è ancora più netta: i 90 giorni erano già interamente trascorsi prima che intervenisse qualsiasi provvedimento giudiziario favorevole al Centro.
Il diritto di culto e le regole urbanistiche
Una parte rilevante della sentenza riguarda anche il rapporto tra libertà religiosa e disciplina urbanistica. L’Adunanza Plenaria riconosce la rilevanza costituzionale dell’esercizio del culto, ma chiarisce che tale diritto deve essere esercitato nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo degli immobili.
«L’attività di culto va svolta nel rispetto delle regole urbanistiche ed edilizie», afferma il Consiglio di Stato, richiamando non soltanto le disposizioni relative alle destinazioni d’uso, agli standard e ai parcheggi, ma anche quelle finalizzate a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone. Secondo i giudici, quindi, la rilevanza costituzionale della libertà religiosa non rende automaticamente legittimo l’utilizzo di un determinato immobile come luogo di culto quando tale utilizzo non rispetti la disciplina urbanistica ed edilizia.
Non è stata accolta neppure la tesi dell’associazione secondo cui la prosecuzione dell’attività di culto avrebbe potuto configurare una situazione di necessità. Per la Plenaria, infatti, la situazione di pericolo lamentata non era estranea alla condotta dell'associazione, ma era stata determinata proprio dal mutamento di destinazione d’uso contestato dal Comune.
Respinto integralmente l’appello
Alla luce di queste considerazioni, l’Adunanza Plenaria ha respinto integralmente l’appello del Centro culturale islamico Darus Salaam, confermando quindi la decisione del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’acquisizione dell’immobile. Le spese del secondo grado di giudizio sono state compensate, considerata la novità delle questioni giuridiche affrontate. La sentenza, oltre a chiudere il contenzioso relativo all’immobile di via Duca d’Aosta, fafissa dunque un principio destinato a valere anche per altre controversie: il decorso dei 90 giorni previsto dalla normativa edilizia produce l’acquisizione del bene al patrimonio comunale quando l’ordine di ripristino non viene rispettato; un successivo provvedimento giudiziario favorevole, se poi viene superato da una decisione definitiva sfavorevole, non cancella automaticamente quell’effetto già maturato.
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