Gara Galilei, il Tar Fvg respinge il ricorso dei progettisti contro l’Edr di Gorizia

Gara Galilei, il Tar Fvg respinge il ricorso dei progettisti contro l’Edr di Gorizia

EDILIZIA SCOLASTICA

Gara Galilei, il Tar Fvg respinge il ricorso dei progettisti contro l’Edr di Gorizia

Di I.B. • Pubblicato il 16 Giu 2026
Copertina per Gara Galilei, il Tar Fvg respinge il ricorso dei progettisti contro l’Edr di Gorizia

Il Tribunale amministrativo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso di RECS Architects e RPA sulla procedura per il campus scolastico.

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Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto, nei termini sostanziali, il ricorso presentato dalla società RECS Architects STP s.r.l., in proprio e quale mandataria di un raggruppamento temporaneo con RPA s.r.l., contro l’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia.

La controversia riguardava la procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione del nuovo complesso scolastico “ISIS Galilei”, indetta dall’Ente di Decentramento Regionale di Gorizia dopo la risoluzione del precedente incarico professionale.

Al centro del contenzioso la legittimità della gara, che secondo le ricorrenti si fondava su una risoluzione contrattuale ritenuta illegittima e su un presunto utilizzo non autorizzato di elaborati progettuali riconducibili al raggruppamento professionale. Le società avevano chiesto l’annullamento del bando, del disciplinare e degli atti presupposti, contestando anche il decreto di indizione della procedura.

Il Tar ha però ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, i giudici hanno escluso la propria giurisdizione sulla questione centrale della risoluzione contrattuale, ritenendo che tale profilo rientri nella competenza del giudice ordinario, trattandosi di controversia sull’inadempimento e sulla sorte del rapporto contrattuale.

Non sono state accolte neppure le ulteriori censure, ritenute generiche o prive di adeguato supporto probatorio, tra cui quelle relative allo sviamento di potere, alla violazione dei principi di concorrenza e alla presunta utilizzazione indebita di materiali progettuali. Secondo il collegio, infatti, non risulta che gli elaborati del raggruppamento siano stati utilizzati come base della nuova gara, essendo stato impiegato il masterplan derivante dal concorso di progettazione e già acquisito dall’amministrazione.

Respinto anche il motivo legato alla pretesa nullità della procedura per carenza assoluta di potere, poiché l’ente regionale è stato ritenuto pienamente competente a indire la gara per la realizzazione dell’opera scolastica.

Il Tribunale ha inoltre rilevato la carenza di interesse su uno dei motivi di ricorso, in quanto le società non avevano partecipato alla nuova procedura, e ha confermato la legittimità complessiva dell’azione amministrativa.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte rigettato. Le società dovranno inoltre rifondere le spese di lite all’ente resistente, quantificate in 2.500 euro oltre oneri di legge. Resta tuttavia aperta, per la parte dichiarata inammissibile, la possibilità di riassumere la controversia davanti al giudice ordinario entro i termini previsti.

Foto d’archivio Il Goriziano/Tibaldi

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