Ancora un no del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare presentata dal Darus Salaam

Ancora un no del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare presentata dal Darus Salaam

L’ORDINANZA

Ancora un no del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare presentata dal Darus Salaam

Di Salvatore Ferrara • Pubblicato il 27 Ago 2025
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Respinta ancora una volta la richiesta di sospensiva a seguito dell’intavolazione dell’immobile di via Duca d’Aosta. Sentenza nel merito prevista per il 9 dicembre.

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Udienza collegiale ieri, martedì 26 agosto, in Consiglio di Stato, per l’esame dell’istanza di sospensiva immediata presentata dal Centro Islamico Darus Salaam di via Duca d’Aosta a seguito dell’intavolazione dell’immobile da parte dell’Ufficio Tavolare Regionale.  Dopo il respingimento temporaneo dello scorso 9 agosto, ieri, i giudici di Palazzo Spada hanno emesso un’ordinanza che ha confermato quanto stabilito con sentenza il 25 luglio scorso dal Tar del Friuli Venezia Giulia. Il collegio giudicante era composto dal presidente Fabio Taormina, dai consiglieri Francesco Frigida, Carmelina Addesso e Maria Stella Boscarino e dall’estensore Alessandro Enrico Ballico.

«I Giudici hanno confermato l’esecutorietà della Sentenza del Tar, non accettando la domanda cautelare presentata dal Centro di via Duca d’Aosta» commenta l’europarlamentare leghista Anna Maria Cisint che esprime soddisfazione per quanto ottenuto ringraziando gli uffici dell’Ente e l’avvocato difensore Teresa Billiani.
Ancora nessuna sentenza nel merito quindi ma si apprende che l’udienza è fissata per il prossimo 9 dicembre.

«Sottolineo come il Consiglio di Stato abbia affermato che le questioni sollevate dal Centro Islamico appellante appaiano, a un primo esame, “di dubbia fondatezza’”» conclude Cisint. «Considerato che le questioni sollevate dall’appellante, seppur a un primo esame di dubbia fondatezza, meritano comunque un approfondimento e che, in assenza di concreti tentativi di spossessamento dell’immobile, le esigenze delle parti possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell’udienza per la definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; ritenuto che la riserva alla fase di merito dello scrutinio di ogni questione giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare. Per questi motivi, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Seconda, fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 dicembre 2025; compensa tra le parti le spese della fase cautelare» questa la decisione espressa dall'ordinanza della Corte.

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